Covid, scattano le nuove regole: da Lunedì 10 gennaio Super Green Pass anche per l’autobus; dal 20 almeno il tampone negativo per la parrucchiera; obbligo Vaccinale dai 50 anni. Il punto.

Da lunedì 10 gennaio 2022 si estende l’obbligo di Green pass rafforzato (o Super Green pass), ovvero il certificato verde di cui sono in possesso vaccinati e guariti dal Covid. Sarà necessario sui mezzi di trasporto, compresi quelli locali, negli alberghi e nei ristoranti e bar anche all’aperto, sugli impianti di risalita delle piste da sci, in piscina, nell’ambito degli sport di squadra, nei centri benessere, culturali, sociali e ricreativi all’aperto, nelle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere più centri congressi. 

Dal 20 gennaio servirà almeno il Green pass base (che si ottiene da tampone negativo) anche per andare dall’estetista o dal parrucchiere. Dal 1° febbraio la stessa norma varrà anche per entrare nei pubblici uffici, negli uffici postali, nelle banche, nelle attività commerciali.

Inoltre, l’ultimo decreto del Governo sulle misure anti-Covid, con l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super Green pass in questa fascia d’età dal 15 febbraio. Ecco il dettaglio:

Obbligo vaccinale dai 50 anni in su. Tutti cittadini italiani, Ue o di altra nazionalità residenti in Italia sopra i 50 anni sono obbligati a vaccinarsi. L’obbligo sussiste fino al 15 di giugno. Chi, alla data del 1° febbraio, non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, o non ha completato il “ciclo vaccinale primario” o non ha fatto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi” dovrà pagare una multa da 100 euro una tantum. Il decreto stabilisce anche come i destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”. 

Super Green Pass per i lavoratori, ecco per chi. Dal 15 febbraio i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale devono avere il Super Green pass. Dopo 5 giorni di assenza il lavoratore viene considerato in assenza ingiustificata. Conserva il posto di lavoro e non ha sanzioni disciplinari, ma vengono sospesi retribuzione e ogni altro emolumento fino a quando il lavoratore non si dota del Super Green pass. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo le rispettive normative di settore. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo di controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

La questione Università: differenze tra dipendenti e studenti. Dal 1° febbraio, l’obbligo vaccinale è esteso al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). È previsto, inoltre, che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell’obbligo. L’inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro. 

Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass che attesti o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.