FERMO – Un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per omicidio stradale, questa la condanna, ottenuta con il patteggiamento dal conducente del furgone coinvolto nell’incidente stradale del 14 febbraio 2022 a Serra de’ Conti, in cui morì il 16enne Giuseppe Leonoci, di Monte Urano (Fermo).
Il ragazzo, che frequentava l’istituto di formazione Artigianelli di Fermo, si trovava sul furgone di una ditta di termoidraulica dove era impegnato per l’alternanza scuola-lavoro.
La pena inflitta “potrebbe non trovare il consenso di molti ma risulta giusta ed equilibrata sotto il profilo della commisurazione perché tiene conto del comportamento del mio assistito – commenta l’avvocato Igor Giostra, che ha difeso l’imputato – che si è subito reso conto della gravità di quanto accaduto, si è scusato ed ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e si è per quanto in suo potere, insieme alla ditta, adoperato per facilitare il risarcimento del danno”.
Dell’incidente si era occupata la stampa locale e nazionale e “l’eco mediatica da un lato aveva acuito il peso della responsabilità dell’accusato, addossandogli un sovraccarico di colpa che non trovava alcun riscontro probatorio, dall’altro lato, è un monito oggi per riflettere sul solco che simili vicende scavano tra l’aspettativa di giustizia della collettività e la risposta sanzionatoria dell’ordinamento”. Secondo l’avvocato Giostra, “occorre prendere atto di come la vicenda sia maturata in un contesto colposo e manchi quindi da parte dell’autore del reato l’effettiva volontà di commettere l’illecito e di causarne le conseguenze lesive”.
Se si supera il “livello di ‘rischio tollerato’ per colpa dell’automobilista è giusto che l’ordinamento intervenga e punisca il colpevole. Niente potrà mai lenire il dolore dei familiari o restituire alla vita la giovane vittima”. “Tuttavia – conclude l’avvocato Giostra – non si deve mai cedere alla tentazione di irrogare una pena esemplare ed in qualche modo condizionata dalla eco mediatica e dall’indignazione sociale suscitate dal fatto e priva, invece, di una concreta considerazione della dimensione psicologica del reo e del contesto lecito di base nel quale si è consumato il reato”.