ANCONA – Resta confermata la sentenza con la quale a metà maggio scorso il Tar delle Marche ha respinto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste che contestavano il progetto definitivo del nuovo Ponte Garibaldi a Senigaglia. L’ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha respinto il ricorso in appello proposto dall’Associazione Italia Nostra, dal Gruppo Società e Ambiente e dall’Associazione Confluenze.
Il vecchio ponte – che attraversava il fiume Misa nel centro di Senigaglia – era stato demolito nell’autunno del 2023, poiché fortemente danneggiato dalle alluvioni che hanno colpito la città marchigiana nel settembre 2022. Tra le soluzioni progettuali per il rifacimento è stata preferita quella che, invece di ricostruire la struttura, prevedeva la costruzione del nuovo ponte a circa 50 metri da dove era ubicato il vecchio. Ad avviso delle associazioni ricorrenti, la soluzione progettuale prescelta, si porrebbe in disarmonia con l’architettura settecentesca del centro cittadino e comprometterebbe la prospettiva panoramica, oltre ad aggravare i flussi di traffico. E’ stato proposto ricorso al Tar delle Marche, respinto dai giudici amministrativi di primo grado. Di qui il ricorso in appello.
Rispondendo alle censure di tipo procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “l’approvazione definitiva del progetto ad opera dell’organo commissariale è stata preceduta da una conferenza di servizi decisoria sincrona… Il dato è sufficiente a smentire l’assunto che la decisione di delocalizzare il ponte e sopraelevarlo sia stata presa in solitario e imposta dal commissario”. In più è stato ritenuto che “per licenziare il progetto dell’opera non occorre l’autorizzazione della Soprintendenza e, pertanto, non è necessario acquisire l’assenso di tale organo all’interno della conferenza di servizi decisoria”.
Sulla censura con la quale si contestava la mancata acquisizione di uno studio di viabilità dell’opera, i giudici di Palazzo Spada hanno fatto proprie le conclusioni della difesa erariale secondo la quale “non esiste alcuna norma che subordini la legittimità dell’approvazione di un ponte destinato a sostituire un attraversamento esistente alla redazione di uno specifico studio trasportistico esteso all’intero quadrante urbano”.
Quanto infine alla contestazione della scelta di progettare il nuovo ponte con una struttura rialzata “Si tratta di una norma logicamente ispirata dall’esigenza di garantire la sicurezza idraulica dell’opera con soluzioni statiche e permanenti”.


